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Possono esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, gli elettori affetti da:
- gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46)
- gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile,anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).