Si porta a conoscenza della cittadinanza che è stata emessa l’Ordinanza Sindacale n.1 del 13/02/2025 per informare sulle misure preventive, come richiesto dall’Ausl Umbria 1, da adottare nei riguardi delle zanzare nel periodo compreso dal 1 marzo 2025 al 30 novembre 2025.
1. A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, attività di ricezione turistica quali camping, alberghi, agriturismi e assimilati, e attività di ristorazione con aree all’aperto:
a. non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
b. di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
c. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi;
d. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;
2. A tutti gli amministratori di condomini di:
comunicare entro il 30 di marzo 2025, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1 via fax allo 0755412460; oppure per e-mail aslumbria1@postacert.umbria.it , l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente;
3. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:
a. provvedere, nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
b. comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1 via e-mail aslumbria1@postacert.umbria.it che provvederà ai controlli necessari;
4. Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:
a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua;
b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
5. a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di:
svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.
In caso di mancata osservazione di tali disposizioni sono previste sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.